STATUTO C.E.P.

 
 

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Regione Ecclesiastica Puglia
 NORME STATUTARIE
della  Conferenza Episcopale Pugliese

 Art. 1

La Regione Ecclesiastica Puglia costituita ed eretta in persona giuridica canonica pubblica dalla Santa Sede con decreto 1035/92, a norma del can. 433 del Codice di diritto canonico, è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Essa ha sede in Molfetta c/o Pontificio Seminario Regio­nale Pio XI di Molfetta, Viale Pio XI, 70056 Molfetta (BA).

Art. 2

La Regione Ecclesiastica Puglia ha lo scopo di promuove­re un’azione pastorale comune tra le diocesi che la compon­gono e di favorire i mutui rapporti tra i Vescovi diocesani nella prospettiva di una più ampia convergenza di comunio­ne in seno alla Chiesa che è in Italia, secondo gli indirizzi ed entro i limiti stabiliti dal can. 434 del Codice di diritto canonico. 

Art. 3

La Regione Ecclesiastica è governata collegialmente dalla Conferenza Episcopale regionale, costituita dai vescovi dio­cesani delle Chiese particolari della stessa Regione, da coloro che per diritto sono ad essi equiparati, dai Vescovi loro Co­adiutori e Ausiliari.

 Art. 4

La Conferenza Episcopale regionale, per il tramite del Pre­sidente o dei suoi delegati, mantiene rapporti con le autorità civili e con le realtà sociali, culturali e politiche, al fine di contribuire, in spirito di sincera collaborazione, alla promo­zione dell’uomo e al bene della popolazione della Regione.

 Art. 5

             Per la validità delle sedute della Conferenza Episcopale regionale è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto.

Le deliberazioni della Conferenza sono adot tate con il con­senso dei due terzi dei membri della Conferenza medesima.

Le deliberazioni di carattere pastorale hanno efficacia nelle singole diocesi se promulgate dal rispettivo Vescovo.

Le deliberazioni che approvano eventuali accordi o intese con la Regione civile Puglia o con i suoi organi hanno effica­cia vincolante per tutte le diocesi, a condizione che abbiano ottenuto la “recognitio” della Santa Sede.

 Art. 6

             L’incarico di Presidenza e di Vice Presidenza della Regio­ne Ecclesiastica ha la durata di cinque anni ed è assunto dal Presidente e dal Vice Presidente della Conferenza Episcopale regionale, eletti dai membri della stessa.

 Art. 7

Spetta al Presidente:

  • rappresentare legalmente la Regione Ecclesiastica, anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
  • convocare e presiedere la Conferenza Episcopale regionale;
  • compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta alla Conferenza Episcopale regionale deliberare gli atti di straordinaria amministrazione.

 Art. 8

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone le funzioni, in caso di sua assenza o di impedimento e di vacanza dell’ufficio.

 Art. 9

Il patrimonio della Regione Ecclesiastica è costituito dalla dotazione stanziata dalle diocesi che compongono la Regio­ne medesima, nonché da offerte dei fedeli e da beni derivan­ti da acquisti, donazioni, eredità e legati.

 Art. 10

Ogni mutamento statutario deve essere deliberato dal­la Conferenza Episcopale regionale e approvato dalla Santa Sede.

 Art. 11

Il Regolamento attuativo del presente statuto è adottato dalla Conferenza Episcopale regionale su proposta del Pre­sidente.

 Art. 12

In caso di estinzione della Regione Ecclesiastica il patri­monio sarà devoluto in quote uguali alle diocesi comprese nel territorio regionale, fermo restando il disposto dell’art. 20 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 Art. 13

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si appli­cano le norme dei diritto canonico e le leggi civili in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Norme approvate dalla Congregazione per i Vescovi

il 4 novembre 1994