Statuto IPP

 
 

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Statuto dell’Istituto Pastorale Pugliese
(approvato dalla Conferenza Episcopale Pugliese nella riunione del 5 febbraio 2013)

 Art. 1 – Istituzione e Natura

L’Istituto Pastorale Pugliese è istituito presso la Conferenza Episcopale Regionale come organismo che nasce dalla comunione delle Chiese di Puglia e si pone al loro diretto servizio.

Art. 2 – Finalità

L’Istituto Pastorale Pugliese ha il compito di:

  1. alimentare la comunicazione fra le Chiese particolari e fra queste e la società civile;
  2. studiare la realtà socio-religiosa regionale, ponendo attenzione alle esigenze delle comunità e dell’opinione pubblica;
  3. favorire itinerari di formazione condivisa tra presbiteri, religiosi e laici, anche in collaborazione con la Facoltà Teologica Pugliese e il Seminario Teologico Regionale;
  4. promuovere iniziative di dialogo tra le Chiese di Puglia e le espressioni culturali presenti sul territorio.

Art. 3 – Presidenza

  • 1. La Conferenza Episcopale Pugliese designa ogni cinque anni un Vescovo che funge da Presidente dell’Istituto Pastorale Pugliese.
  • 2. Suo compito è quello di assicurare il collegamento con la Conferenza Episcopale Pugliese e di garantire l’osservanza degli orientamenti stabiliti dalla stessa.
  • 3. Ogni qualvolta ne ravvisasse la necessità, il Presidente può nominare ad actum un portavoce dell’Istituto Pastorale Pugliese.

Art. 4 – Direzione

  •  1. L’Ufficio di Direzione è composto da:
  1. Direttore;
  2. Segretario;
  3. Tesoriere.
  • 2. La nomina è ad quinquennium.
  • 3.I Membri dell’Ufficio di Direzione prestano la loro opera a titolo gratuito ed hanno diritto solo al rimborso spese.

Art. 5 – Direttore

  •  1. Il Direttore è nominato dalla Conferenza Episcopale Pugliese.
  • 2. Suo compito è di coordinare tutte le attività dell’Istituto Pastorale Pugliese e di presiedere l’Ufficio di Direzione.
  • 3. Nello svolgimento delle sue attività il Direttore può avvalersi della collaborazione di esperti, sia in forma stabile che occasionale, la cui nomina deve essere autorizzata dal Presidente.

Art. 6 – Segretario

  • 1. Il Segretario è nominato dal Presidente dell’Istituto Pastorale Pugliese.
  • 2. Suo compito è di:

redigere i verbali di ogni riunione;
curare l’archivio dell’Istituto Pastorale Pugliese;
predisporre le lettere di convocazione.

 Art. 7 – Tesoriere

  • 1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente dell’Istituto Pastorale Pugliese.
  • 2. Suo compito è di:
  1. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Direttore e al Presidente prima dell’approvazione da parte della Conferenza Episcopale Pugliese;
  2. effettuare le spese disposte dal Direttore per il funzionamento dell’Istituto Pastorale Pugliese;
  3. riscuotere le risorse economiche dell’Istituto Pastorale Pugliese.

Art. 8 – Consiglio

  • 1. L’Istituto Pastorale Pugliese si avvale di un Consiglio il cui compito è di valutare le proposte dell’Ufficio di Direzione per il raggiungimento dei fini statutari, formulandone anche di nuove. Ogni proposta deve essere approvata dalla Conferenza Episcopale Pugliese.
  • 2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente dell’Istituto Pastorale Pugliese e si riunisce almeno una volta all’anno.
  • 3. Il Consiglio è composto dai seguenti Membri:
  1. Il Segretario o un Rappresentante di ogni Commissione Regionale;
  2. Un Rappresentante del CISM Regionale;
  3. Una Rappresentante dell’USMI Regionale;
  4. Un Rappresentante del GIIS Regionale;
  5. Il Delegato Regionale dell’Azione Cattolica;
  6. Il Segretario della Consulta Regionale delle Aggregazioni laicali;
  7. Il Preside della Facoltà Teologica Pugliese;
  8. Il Rettore del Seminario Teologico Regionale;
  9. Il Responsabile del coordinamento pastorale di ciascuna Diocesi;
  10. I Componenti dell’Ufficio di Direzione dell’Istituto Pastorale Pugliese.
  11. 4.1 Membri del Consiglio prestano la loro opera a titolo gratuito e senza rimborso spese.
  12.  

Art. 9 – Sede

L’Istituto Pastorale Pugliese ha sede presso il Seminario Teologico Regionale in Molfetta.

Art. 10 – Mezzi economici

  • 1. Al funzionamento dell’Istituto Pastorale Pugliese si provvede con i mezzi che la Conferenza Episcopale Pugliese determina annualmente e con eventuali altri proventi.
  • 2.I bilanci annuali, preventivo e consuntivo, redatti dal Tesoriere devono essere approvati dalla Conferenza Episcopale Pugliese, rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 31 marzo.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme generali canoniche.